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Smart Working: direttive del Governo per favorirne l’adozione, riducendo il rischio di contagio nell’emergenza coronavirus

Il lavoro agile è disciplinato dalla legge 81/2017: siglando un accordo scritto con l’azienda, il lavoratore può svolgere la sua prestazione senza vincoli di orario o di luogo, usando strumenti tecnologici, senza una postazione fissa. In questi giorni, lo smart working viene temporaneamente semplificato nella sua attuazione per far fronte all'emergenza sanitaria, che richiede il contenimento dei rischi di contagio.

Misure per agevolare l’attivazione del lavoro agile in situazione di emergenza

Il Consiglio dei ministri ha emanato tre Decreti del Presidente del Consiglio attuativi, prima il DPCM del 23 febbraio 2020 n.6, superato poi dal DPCM del 25 febbraio 2020, che all’art. 2 cita:

Art. 2
Lavoro agile
1. La modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è applicabile in via provvisoria, fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attivita' lavorativa fuori da tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.
2. L'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 è soppresso.

Il DPCM del 1° marzo sostituisce i precedenti. Nello specifico, l’art. 2 è dedicato al lavoro agile e la novità rispetto ai precedenti è che viene estesa all’intero territorio nazionale la procedura semplificata per attivare lo smart working e viene prorogato per tutto il periodo dell’emergenza (deducibile dalle premesse del DPCM stesso, e cioè dal 1° febbraio al 31 luglio 2020).

Infine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emesso la Direttiva 1/2020 per le Pubbliche Amministrazioni. Il punto 3 è intitolato:

Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa
Ferme restando le misure adottate in base al decreto legge n.6 del 2020, al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa, le amministrazioni in indirizzo, nell’esercizio dei poteri datoriali, privilegiano modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, favorendo tra i destinatari delle misure i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, i lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori su cui grava la cura dei figli a seguito dell’eventuale contrazione dei servizi dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia.
Le amministrazioni sono invitate, altresì, a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e tipologia di rapporto di lavoro.